Art. 2.
(Disciplina transitoria).

      1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico ministero e l'imputato, salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448, comma 2, e 469 del codice di procedura penale, possono proporre appello contro le sentenze di condanna o di proscioglimento nelle forme e nei modi di cui agli articoli 593 e seguenti del medesimo codice.
      2. Il ricorso per cassazione presentato ai sensi dell'articolo 428, commi 1 e 2, secondo periodo, del codice di procedura penale nel periodo di vigenza della legge 20 febbraio 2006, n. 46, si converte in appello, su richiesta della parte che lo ha presentato. Tale richiesta è presentata, anche a mezzo telefax, almeno cinque giorni prima della data della prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, per la quale vi sia stata regolare notificazione a tutte le parti. Nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti possono essere presentati nuovi motivi di merito.